Cremazione


La cremazione è una scelta sempre più diffusa, che richiede il rispetto di precise disposizioni di legge e della volontà espressa dal defunto. Onoranze Funebri Fratelli Beretta accompagna le famiglie in tutte le fasi del percorso, occupandosi delle pratiche necessarie e fornendo informazioni chiare per ogni dubbio. 

Le domande più frequenti 

1. Come si esprime la volontà di essere cremati?
In Italia la volontà di essere cremati può essere espressa in tre modi: 

  • Comunicandola ai propri familiari quando si è in vita.
    In questo caso saranno i familiari aventi diritto a dichiarare questa volontà al momento del decesso. La legge stabilisce con precisione chi può farlo e, se esistono più familiari dello stesso grado di parentela, è richiesta la dichiarazione della maggioranza di essi.
    La dichiarazione viene raccolta tramite un semplice modulo, che può essere firmato presso i nostri uffici oppure, se necessario, direttamente presso l’abitazione del defunto. Non è necessario che i familiari si rechino presso altri uffici per questo adempimento. 
  • Attraverso una disposizione testamentaria.
    La volontà di essere cremati può essere espressa anche tramite testamento. Affinché possa essere utilizzata ai fini dell’autorizzazione alla cremazione, la disposizione testamentaria dovrà avere i requisiti previsti dalla legge.
  • Iscrivendosi a una SO.CREM (Società per la Cremazione).
    L’iscrizione garantisce che la volontà del socio possa essere fatta valere anche in situazioni in cui non vi siano familiari aventi diritto o questi non siano in grado di far rispettare la sua scelta.

    Se la persona è iscritta a una SO.CREM, è importante che i familiari o chi si occupa dell’organizzazione del funerale lo comunichino all’impresa funebre, così da poter svolgere le necessarie verifiche e avviare correttamente la procedura.

    Presso la nostra sede è possibile effettuare l’iscrizione alla SO.CREM e ricevere la tessera associativa, senza doversi recare di persona presso gli uffici dell’associazione. Siamo a disposizione per tutte le informazioni del caso. 

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2. Chi può far valere la volontà del defunto di essere cremato?

Quando la volontà di essere cremato è stata espressa verbalmente dal defunto, la legge individua con precisione chi può dichiararla. 

L’ordine previsto è il seguente: 

  • Il coniuge (anche se legalmente separato, purché non divorziato).  
  • I figli, con il consenso della maggioranza se sono più di uno.  
  • I genitori, se non vi sono coniuge e figli.  
  • I fratelli e le sorelle, con il consenso della maggioranza se sono più di uno.  
  • I parenti di grado successivo, secondo l’ordine previsto dalla legge.  

I familiari non esprimono una propria scelta, ma dichiarano la volontà manifestata dal defunto quando era in vita. 

Se tra gli aventi diritto non si raggiunge la maggioranza richiesta o vi sono dichiarazioni contrastanti, la cremazione non può essere autorizzata.

 

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3. È possibile scegliere la cremazione se il defunto non ha lasciato una disposizione scritta? 
Sì, se il defunto non aveva lasciato una disposizione scritta né aveva espresso contrarietà alla cremazione, la sua volontà può essere dichiarata dai familiari aventi titolo, secondo quanto previsto dalla normativa. 

La dichiarazione viene raccolta tramite un’apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dai familiari aventi diritto presso i nostri uffici oppure, se necessario, direttamente presso l’abitazione del defunto. Non è necessario recarsi personalmente presso altri uffici per questo adempimento: ci occuperemo noi di guidarvi in tutta la procedura. 

 

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4. Come si svolge una cerimonia funebre con cremazione?

La cerimonia si svolge come un normale funerale, nel rispetto delle volontà della famiglia e delle eventuali disposizioni del defunto. 

Al termine della funzione, il feretro viene accompagnato sul sagrato della chiesa, dove familiari e amici possono porgere l’ultimo saluto prima della partenza per il crematorio. 

Terminata la cremazione, le ceneri vengono raccolte in un’urna cineraria e consegnate secondo le modalità previste dalla legge e le volontà espresse dal defunto. 

 

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5. Dove possono essere conservate le ceneri? 

Dopo la cremazione, le ceneri possono essere destinate in modi diversi, sempre nel rispetto della volontà espressa dal defunto. 

  • Tumulazione dell’urna cineraria
    L’urna può essere tumulata in un loculo, in una tomba di famiglia o in un cinerario. Nella maggior parte dei casi è possibile collocarla anche in una sepoltura già esistente, dove riposano altri familiari.
  • Affidamento dell’urna a un familiare
    L’urna può essere affidata al familiare avente diritto, secondo quanto previsto dalla normativa. L’affidatario dovrà conservarla secondo le modalità stabilite dalla legge, delle quali forniremo tutte le informazioni necessarie.

    L’affidamento non è una scelta definitiva: in qualsiasi momento è possibile rinunciarvi, richiedendo la tumulazione dell’urna oppure il conferimento delle ceneri nel cinerario comune del cimitero. Una volta avvenuta la tumulazione, invece, non è più possibile richiedere l’affidamento dell’urna. 

  • Dispersione delle ceneri
    Le ceneri possono essere dispersein natura nei luoghi consentiti dalla legge, nel rispetto della volontà espressa dal defunto.

6. È possibile disperdere le ceneri? 

Sì, purché il defunto abbia espresso questa volontà quando era in vita. 

La dispersione può avvenire: 

  • Nel Giardino della Rimembranza del cimitero dove il defunto aveva diritto alla sepoltura, ove presente;  
  • In natura, nei luoghi e con le modalità consentite dalla normativa e dai regolamenti del Comune competente;  
  • In aree private, nei casi previsti dalla legge.  

Per ogni situazione saremo a disposizione per verificare la soluzione più adatta e occuparci delle pratiche necessarie.

 

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7. Chi può effettuare la dispersione delle ceneri? 

Dipende dal luogo scelto per la dispersione. 

  • Nel Giardino della Rimembranza, la dispersione viene normalmente effettuata dal personale incaricato del cimitero, secondo le modalità previste dal regolamento comunale.
  • In caso di iscrizione a una SOCREM, qualora non vi siano familiari incaricati, la dispersione può essere effettuata dal rappresentante dell’associazione, secondo quanto previsto dall’iscrizione e dalla normativa vigente.
  • Quando la dispersione è autorizzata in natura, può essere effettuata direttamente dal familiare o dalla persona indicata negli atti autorizzativi. Le ceneri vengono consegnate corredate della documentazione necessaria e la dispersione dovrà avvenire nel luogo autorizzato e nei tempi previsti. 

Qualora i familiari preferiscano non occuparsene personalmente, potremo assisterli nell’organizzazione della dispersione, individuando la soluzione più adatta al caso specifico.

 

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8. Chi ha un pacemaker o una protesi può essere cremato? 

Sì, la presenza di protesi o di un pacemaker non impedisce la cremazione. 

Per alcuni dispositivi possono essere necessarie verifiche preliminari, in base al tipo di impianto e alle procedure previste dal crematorio. Se il defunto era portatore di un dispositivo medico impiantato, sarà nostra cura effettuare tutte le verifiche necessarie e gestire la procedura nel modo corretto.

 

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9. È possibile inserire nella bara lettere, fotografie o oggetti personali? 

Sì, è possibile deporre accanto al proprio caro lettere, fotografie, disegni, fiori e altri oggetti personali come ultimo gesto di affetto e di ricordo. 

Gli oggetti contenenti batterie o particolari dispositivi elettronici, invece, potrebbero richiedere alcune verifiche prima della cremazione. 

In caso di dubbi, sarà nostra cura verificare preventivamente la compatibilità dell’oggetto con il crematorio e fornirvi tutte le indicazioni necessarie.

 

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10. Quanto tempo occorre per ricevere l’urna cineraria?

Nella maggior parte dei casi l’urna cineraria viene consegnata entro 2-4 giorni lavorativi dalla cerimonia funebre. Questo tempo comprende il trasferimento al crematorio, la cremazione, il ritiro dell’urna e la successiva consegna ai familiari oppure il conferimento nel luogo di destinazione prescelto.  

Solo in circostanze particolari, come periodi di eccezionale affluenza o interventi di manutenzione del crematorio, i tempi potrebbero essere leggermente più lunghi. In questi casi provvederemo a tenervi costantemente aggiornati.

 

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11. È possibile trasformare le ceneri in un diamante commemorativo?

Sì, la normativa italiana consente questa possibilità nei casi previsti dalla legge. 

Per la realizzazione del diamante collaboriamo con un’azienda specializzata con sede in Svizzera, che segue l’intero processo di trasformazione. Su richiesta è possibile visitare gli stabilimenti dell’azienda previo appuntamento. 

È possibile scegliere il taglio del diamante e decidere se riceverlo come pietra oppure già montato su un gioiello. Il colore, invece, dipende dal naturale processo di trasformazione e non può essere scelto. 

Trattandosi di un servizio molto particolare, saremo lieti di fornirvi tutte le informazioni, illustrandovi il procedimento, i tempi di realizzazione e i relativi costi. 

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